La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non può quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quò - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto più se si considera la diversità che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravità della potenziale circolazione delle armi che può realizzarsi col comodato, ben più rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.
Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 22 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi