Articolo abrogato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1992, n. 438.
Abrogato dal 19 settembre 1992
Articolo abrogato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1992, n. 438.
Abrogato dal 19 settembre 1992
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude i lavoratori che agiscono in giudizio contro l'INAIL, dal beneficio di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza, che è, invece, garantito ai lavoratori che convengono l'INPS od altro istituto gestore di forme sostitutive di previdenza od assistenza; atteso che la disparità di trattamento, in tema di regolamento delle spese processuali, tra lavoratori assicurati INPS ed assicurati INAIL non è sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza.
Art. 3 cost. · Art. 57 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, legge 30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario), limitatamente alla parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - esclude dal beneficio le controversie promosse dal lavoratore nei confronti dell'INAM, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, il cui art. 9, sostituendo il testo originario dell'art. 152 d. att. cod. proc. civ., ha esteso l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle controversie promosse nei confronti dell'INAM; e poiché detto art. 9, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge n. 533 del 1973, è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, si rende necessario accertare, alla stregua della nuova situazione normativa, se la questione proposta sia tuttora rilevante.
Art. 3 cost. · Art. 57 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art57 · fonte su Normattiva