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Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 e' autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, cosi' ripartita:
- a)lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della citata legge;
- b)lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimbocchimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati ed espropriati;
- c)lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;
- d)lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.
Testo in vigore dal 18 settembre 1962 al 22 dicembre 2008
