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I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, gia' destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, ed anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non piu' coltivati o normalmente, utilizzati e che da soli o con altri gia' posseduti dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unita' tecnico-amministrative autonome possono essere espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per essere incorporati nel Demanio forestale dello Stato. Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli.
Testo in vigore dal 18 settembre 1962 al 22 dicembre 2008
