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Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, e' autorizzata, la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67. Per il pagamento degli interessi dei mutui di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 3 e' stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno esercizio finanziario dal 1962-63 al 1966-67. Le annualita', relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio 1962-63; lire 110 milioni nell'esercizio 1163-64 lire 165 milioni nello esercizio 1964-65; lire 220 milioni nell'esercizio 1965-66; lire 275 milioni negli esercizi dal 1966-67 al 1993-94; lire 220.000 milioni nell'esercizio 1994-95; lire 165 milioni nell'esercizio 1995-96; lire 110 milioni nell'esercizio 1996-97 e lire 55 milioni nell'esercizio 1997-98.
Testo in vigore dal 18 settembre 1962 al 22 dicembre 2008
