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[1]A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti: esercizio 1956-57........... L. 10.000 milioni " 1957-58........... " 34.950 milioni " 1958-59........... " 34.950 milioni " 1959-60........... " 29.950 milioni " 1960-61........... " 29.950 milioni " 1961-62........... " 29.950 milioni " 1962-63........... " 30.000 milioni --------------- Totale... L. 199.750 milioni ---------------

[2]Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, e' tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.

Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 15 marzo 1963

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