((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte)).
Testo vigente dal 15 agosto 1965
((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte)).
Testo vigente dal 15 agosto 1965
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2 versioni dal 1962
urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art1 · fonte su Normattiva