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Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72 volte.
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 15 agosto 1965
