Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art24 · fonte su Normattiva