Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Art. 26 — Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi
Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 10 gennaio 1974
