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Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e' determinato, a modifica di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1961, n. 198, in lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 compreso. Per gli stessi esercizi di cui al precedente comma il contributo dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b) della legge 10 febbraio 1961, numero 77, e' aumentato di lire 1 miliardo.

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 gennaio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1339~art6 · fonte su Normattiva