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La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

  • a)i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
  • b)i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
  • 1)del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
  • 2)del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2000 al 1 marzo 2006

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/2019

    Questione inammissibile
    19 giugno 2019

    Sono dichiarate inammissibili, per omessa interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 379 del 2000 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La fattispecie relativa ai soggetti in questione - non inquadrabile entro le coordinate normative tratteggiate nell'art. 11, comma 1, lett. c ), del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo cui il permesso di soggiorno per l'acquisto della cittadinanza (o per il riconoscimento dello stato di apolide) può essere rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, poiché, nel caso in esame, al soggetto è stato concesso direttamente il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - è ispirata da un chiaro favor per la concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, aspettano in Italia la conclusione del procedimento volto alla verifica dei prescritti requisiti, il rimettente - tenuto anche conto che non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, non convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso (ad esempio, gli artt. 20- bis , 29, comma 6, e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, gli ultimi due in combinato disposto, e l'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008) - avrebbe dovuto verificare la praticabilità di un'interpretazione che non trasformi l'imprevisto ritardo della procedura di verifica in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro; lesione che assume connotati peculiari considerando, altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge riconosce la cittadinanza, in caso di esito positivo della verifica, a decorrere dal giorno successivo in cui è stata resa la dichiarazione richiesta. In linea generale, in mancanza di una apposita disposizione che ciò preveda, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può essere convertito in altro permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, versandosi in un ambito - quello della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale - in cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014 e n. 172 del 2012 ).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti · Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-12-14;379~art1 · fonte su Normattiva