Finalita' Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art23 · fonte su Normattiva