Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attivita' venatoria nei valichi montani Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: « 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non gia' esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attivita' venatoria e' consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attivita' venatoria e' consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024 ».

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art15 · fonte su Normattiva