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Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' nullo. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Testo in vigore dal 13 marzo 2000 al 27 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art18 · fonte su Normattiva