Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

Art. 7 — Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080

Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2026, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2026, N. 10)). Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7 · fonte su Normattiva