Art. 7 — Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2026, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2026, N. 10)). Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
