Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art5 · fonte su Normattiva