Art. 5 — Provvedimenti amministrativi di attuazione
Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
