Art. 57 — Dolcificanti artificiali
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Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari". La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 2 dicembre 1993
