Art. 64 — Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale
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Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Consiglio 90/377/CEE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 29 giugno 2011
