Art. 39 — Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti)
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Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' gli accessori per l'informatica. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
- b)l'articolo 60 e' abrogato;
- c)all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;
- d)all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
- e)all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.
Testo in vigore dal 4 marzo 1994 al 22 maggio 1998
