Art. 23 — Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 17:
- 1)dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
- 2)dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA"; ;
- b)al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
- c)al comma 19:
- 1)le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
- 2)dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
- 3)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 31 dicembre 2004
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-octies, comma 1) che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
