Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003
Art. 23 — Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
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All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 17:
- 1)dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
- 2)dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
- b)al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
- c)al comma 19:
- 1)le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
- 2)dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
- 3)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione".
Testo in vigore dal 15 novembre 2003 al 28 febbraio 2004
