Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999

Art. 11 — Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva

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All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo". All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,". Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

  • a)la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;
  • b)l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
  • c)la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
  • d)per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
  • e)restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2000 al 4 febbraio 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 347/2003

    Questione infondata
    28 novembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia superiore a 7,5 'joulè senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica. Il principio di determinatezza dell'illecito penale, infatti – che il giudice 'a quò, pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure – non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto, la verifica della cui rispondenza al modello legale tipico spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione. – Sulla competenza del giudice di accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma, fin quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi non si fosse pronunciata, e sulla non incompatibilità con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale del potere, attribuito a detta commissione, nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), citate le sentenze n. 132/1986 e n. 108/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526~art11 · fonte su Normattiva