(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006) Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
- a)il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorita' competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b)l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' designata autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). 5 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74
5Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati: [...]; e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP".
Testo vigente dal 8 luglio 2018
