[1]Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che e base della famiglia, dignita' conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

[2]Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

[3]Subito dopo la celebrazione il parroco spieghera' ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti, diritti ed i doveri dei coniugi e redigera' l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmettera' copia integrale al Comune, affinche' venga trascritto nei registri dello stato civile.

[4]Le cause concernenti la nullita' del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

[5]I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllera' se stano stare rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

[6]I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li rendera' esecutivi agli effetti ed ordinera' che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

[7]Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorita' giudiziaria civile.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1971

    Questione infondata
    1 marzo 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia. Così deciso in Roma,…

    Art. 102 cost. · Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/1971

    Altra decisione
    1 marzo 1971

    Se il giudizio principale di merito può essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

    Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII · Art. 17 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 1 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art34 · fonte del testo