IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 19 aprile 1942
IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 19 aprile 1942
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1939 al 19 aprile 1942. 9 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 APRILE 1939aggiunto: IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. tolto: 640 aggiunto: 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art4 · fonte del testo