[1]L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

[2]il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

[3]il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

[4]la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

[5]il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

[6]il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio.

[7]L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art10 · fonte del testo