[1]Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

[2]Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art10 · fonte del testo