Art. 16

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Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 15 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art16 · fonte su Normattiva