Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d'appello
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[1]Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell'articolo precedente.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva