Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d'appello
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[1]((Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 2 gennaio 1992 · versione 3 su Normattiva