Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

Art. 10 — Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. ((3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione)) ((4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali)) ((5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato)) 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»".

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 "nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".

Testo vigente dal 13 settembre 2016

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/2014

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria. - Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004. - Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012. - Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004. - Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012. - Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art10 · fonte su Normattiva