Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

Art. 10 — Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

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Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2013 al 17 aprile 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/2014

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria. - Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004. - Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012. - Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004. - Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012. - Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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