Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

Art. 9 — Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

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I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

  • a)un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
  • b)un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalita' previste dall'articolo 10. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2013 al 13 settembre 2016

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2017

    Questione infondata
    29 novembre 2017

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 88/2014

    Illegittimità dichiarata
    10 aprile 2014

    Sono inammissibili, per mancanza di chiarezza e di completezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento - che reca delle previsioni in tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Infatti, non solo non sono stati indicati i parametri costituzionali ritenuti violati, ma le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - Sul contenuto, la motivazione e le caratteristiche del ricorso in via principale, vedi le citate sentenze nn. 11/2014, 41/2013, 312/2013, 114/2011, 139/2006, 450/2005, e la citata ordinanza n. 123/2012.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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