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Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art11 · fonte su Normattiva