Art. 2 — Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia
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Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. Il Ministro della giustizia puo', per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023
