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Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporra' il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.C.I.S., all'I.S.E.S., alle Province ed ai Comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri enti, istituti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista, la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni di assegnarsi in proprieta' immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria. La ripartizione territoriale dei contributi per Provincia dovra' essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra, diverse localita'.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 7 aprile 1965
