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Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporra' il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.C.I.S., all'I.S.E.S., alle Province ed ai Comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri enti, istituti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista, la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni di assegnarsi in proprieta' immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria. La ripartizione territoriale dei contributi per Provincia dovra' essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra, diverse localita'.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1965, n. 217
2La L. 29 marzo 1965, n. 217 ha disposto (con l'art. 8) che "Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonche' agli altri enti, istituiti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per Provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge numero 1460."
Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
