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Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilita' o dall'effettiva abitazione, e' accordata la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria. E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato. La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unita' economiche a se' stanti.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 1 luglio 1959

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 325/1985

    Questione infondata
    11 dicembre 1985

    Scopo esplicito e specifico delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 408 del 1949, è quello di incentivare la costruzione delle case di abitazione non di lusso e non anche quella degli uffici o negozi, eppertanto la fattispecie della vendita di soli negozi risulta perciò stesso oggettivamente scriminata, e vengono a mancare i presupposti logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di appartamenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 17 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 50/1969

    Questione inammissibile
    26 marzo 1969

    Come la Corte ha già affermato con le sentenze nn. 6 e 10 del 1969, le Commissioni provinciali delle imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e pertanto non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 17 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art17 · fonte del testo