E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. 9 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

9

La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Testo vigente dal 12 gennaio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art16 · fonte del testo