Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51. Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955. La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 ottobre 1951, n. 1186

3

La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari".

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1950 al 7 dicembre 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 ottobre 1951, n. 1186

    La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art1 · fonte del testo