Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora, le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'art. 19. Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art. 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento. Nelle ipotesi previste nei precedenti commi e' dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.

Testo vigente dal 18 luglio 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 226/1984

    Questione infondata
    25 luglio 1984

    Non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza nel meccanismo dell'obbligazione solidale condizionata tributaria per il pagamento dell'imposta di registro, in forza del quale, in caso di decadenza dal beneficio del pagamento dell'imposta a misura fissa addebitabile al compratore, consegue il ripristino dell'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale a carico del venditore. Tale meccanismo, infatti, risponde all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che l'obbligazione tributaria nell'interezza del suo contenuto (ammontare nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo solidale), sia ripristinata quando sono rimasti frustrati gli scopi per i quali l'obbligazione medesima era stata sospesa col beneficio fiscale. Inoltre tale meccanismo controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati solidali: anche il venditore, il quale beneficia, oltre che della sospensione, dell'incentivazione che l'agevolazione fiscale induce nel mercato edilizio (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art20 · fonte del testo