Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonche' alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. 1 9 10

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1950, n. 103

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La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408".

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Testo vigente dal 12 gennaio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art19 · fonte del testo