Sono fatte salve le piu' favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti. La esenzione preveduta dall'art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.
Testo vigente dal 18 luglio 1949
