[1]L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, compete a condizione che le case siano abitate dai rispettivi proprietari.

[2]E' tuttavia consentita l'esenzione nel caso che i locatari rivestano anch'essi la qualita' di contadini, lavoratori agricoli, operai e artigiani.

[3]La qualita' di contadino o lavoratore agricolo si desume con riferimento all'art. 4, lettera a) del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art8 · fonte del testo