((Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1949 al 14 dicembre 1954. 17 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non tolto: fruiscono aggiunto: siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, tolto: per le quali i Comuni abbiano rilasciato le licenze di costruzione dopo il 15 aprile 1949 aggiunto: la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art23 · fonte del testo