Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 2000 al 4 luglio 2001. Leggi il testo vigente →

Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei princi¨pi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 12 giugno 2000 al 4 luglio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-06-08;149~art3 · fonte su Normattiva