Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010. 362 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e' sostituito dal seguente: "Agli Istituti o Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalita' giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredita' o legati e' concessa con decreto del prefetto della Provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore, ovvero del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia. "Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalita' disposte con atti mortis causa. Il prefetto della Provincia da comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad opponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. "Resta attribuita all'autorita' governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredita' o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni. "Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore e' effettuata attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale. "I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredita' o legati in favore di Universita' o Istituti di istruzione universitaria sono emanati dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore. "I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalita' giuridica, sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal provveditore agli studi. "I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui il primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-30;304~art5 · fonte del testo