Art. 4
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I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai rettori delle Universita', dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza in conformita' del disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
