Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Universita' e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:
tolto: a) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;
tolto: b) congedi per gravidanza e puerperio. Nei confronti del personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:
tolto: a) aumenti periodici di stipendio;
tolto: b) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
tolto: c) sospensione cautelare dal servizio a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;
tolto: d) cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennita' di licenziamento. I provvedimenti disposti ai sensi del primo comma e delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo sono definitivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-30;304~art6 · fonte del testo